Statuto
Art l
Il Cml della Centrale del Latte di Roma. Spa è un’associazione con durata indeterminata che svolge la propria attività in forma autonoma e senza finalità di lucro.
Il CRAL ha lo scopo;
a) di promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero;
b ) di favorire lo sviluppo e l’espressione della personalità individuale;
e ) di stimolare lo spirito di solidarietà sociale.
Ai fini indicati il CRAL prende le opportune iniziative, nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dell’arte, dello svago e del riposo.
La sede del CRAL è in Roma, nei locali messi a disposizione dalla, Centrale del latte di Roma S.p.A., e attualmente in Via Fondi di Monastero n, 262.
Art2
Secì, Soci aggregati. Partecipazioni alle attività del CRAL
Possono essere soci del CRAL tutti i dipendenti dell’azienda.
La qualità. di socio si acquista a seguito di presentazione, al consiglio d’amministrazione, dell’atto di adesione.
Possono essere soci aggregati esclusivamente gli ex dipendenti della Centrale del Latte di Roma Spa.
La qualità di socio aggregato si acquista a seguito di presentazione e approvazione del consiglio d’amministrazione dell’atto di adesione.
La qualità di socio si perde:
a ) di diritto, al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con l’azienda;
b ) per recesso volontario;
e ) per espulsione.
La qualità di socio aggregato si perde;
a ) per recesso volontario;
Art. 3
b ) per espulsione.
Il recesso volontario, per essere valido, deve essere comunicato per iscritto al consiglio d’amministrazione ed ha efficacia al termine dell’anno solare.
I soci ed i soci aggregati espulsi per gravi motivi non possono essere riammessi.
Le attività del CRAL sono riservate ai soci e soci aggrega.ti. ll consiglio d’amministrazione può autorizzare la partecipazione di altre persone ad attività determinate, precisando preventivamente l’ambito, le condizioni e le modalità delta partecipazione,
Entrate e Patrimonio.
Le entrate del Cral sono costituite;
a ) dalle quote associative dei soci e dei soci aggregati. Il contributo mensile dei soci e dei soci aggregati viene fissato su proposta del Consiglio dì Amministrazione, approvata. dall’Assemblea con decorrenza. dall’inizio dell’anno successivo. Il contributo dei soci dipendenti dalla CLR Spa è trattenuto dalla stessa mensilmente sulle retribuzioni, oppure versato dagli. stesti tramite conto corrente bancario presso Istituto di fiducia del CRAL;
e ) da eventuali fondi di riserva.
b ) dai contributi che pervengano dalla Centrale del Latte di Roma Spa ovvero soggetti terzi in occasione di determinati eventi organizzati dal CRAL ;
Il patrimonio del Cml è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà nonché dalle attività finanziare al netto delle passività esistenti .
Art. 4
Adesione ad enti ed associazioni nazionali del tempo libero
Il Cml può aderire ad un Ente o Associazione Nazionale del tempo libero solo qualora la proposta di adesione sia prima approvata dall’Assemblea dei soci.
Dopo l’adesione del Cral i soci e i soci aggregati possono aderire a mli associazioni a. titolo individuale. o anche tramite lo stesso Cral.
In quest’ultimo caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ricevere ed inoltrare le domande di ammissione ed a svolgere ogni conseguente attività.
Art 5.
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b)Il Consiglio d’amministrazione
Tutte le emiche sociali hanno carattere gratuito ed onorifico, Le persone chiamate a ricoprire cariche sociali, siano esse elette dai soci o nominate dall’azienda, offrono la loro attività per adempiere a un sentimento di solidarietà sociale, al di fuori dell’orario di lavoro e senza titolo per avanzare pretese di qualifiche superiori
Art. 6
Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci .
L’Assemblea nomina il Presidente, i consiglieri e i sindaci elettivi, approva annualmente il bilancio consuntivo; può approvare ordini del giorno rivolti al consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea. stabilisce su proposta. del Consiglio di Amministrazione il contributo mensile dei soci e dei soci aggregati, approva il Regolamento elettorale, disciplinare e amministrativo e le loro eventuali modifiche.
L’Assemblea è convocata, In via. ordinarla, dal consiglio d’amministrazione, una volta l’anno, entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e una volta ogni tre anni, per te elezioni degli amministratori e dei sindaci.
L’Assemblea è convocata, hl via straordinaria, dal consiglio d’amministrazione, quando esso, a. maggioranza, lo ritenga -Opportuno o quando venga avanzata richiesta scritta e motivata da tutti i componenti il Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’ordine del giorno. L’avviso deve essere esposto nella sede sociale e negli albi del circolo presso lo stabilimento e reparti e centri distaccati per almeno dieci giorni consecutivi antecedenti il giorno della riunione.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione nell’ora stessa fissata per la riunione quttlora sia presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualsia.sì sia il .numero dei soci }}Naenti.
I soci non possono farsi rappresentare nell’Assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.dA. o, In sua mancanze, da un socio eletto per acclamazione o per ah.afa di mano. Il Presidente dell’Assemblea è assistìto da un segretario da lui designato.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Le elezioni del Presidente, dei Consiglieri e dei Sindaci si svolgono a scrutinio segreto, sulla base di una lista aperta a tutti i soci e con te modalità previste nel regolamento per le elezioni annesso al presente statuto.
Art. 7
Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione Bi compone dì undici membri.
Il Presidente e 8 Consiglieri sono eletti direttamente dall’Assemblea, 2 Consiglieri sono nominati dalla direzione della Centrale del Latte di Roma S.p.A. Qualora entro trenta. giorni dalla. scadenza. del mandato degli Amministratori uscenti, la direzione della Centrale del Latte di Roma S. p.A, non provveda alla nomina degli Amministratori, risulteranno eletti Consiglieri coloro che nell’elezione assembleare saranno i primi non eletti. Il Consiglio d’amministrazione dura in carica tra anni.
I consiglieri che perdano la qualità di soci o si dimettano dalla carica sono sostituiti, se nominati dall’assemblea. nei modi previsti dall’annesso regolamento per le elezioni e, se nominati dalla Direzione aziendale, da altri nominati volta per volta dalla stessa Direzione aziendale.
Il Consiglio d’amministrazione si riunisce ed elegge a voto segreto il vice Presidente.
Il Consiglio d’amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria osfil qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri,
e) adotta. le iniziative previste dall’art. I, secondo comma, del presente atto;
d) adotta. nei confronti dei soci e soci ngsrega.ti che abbiano tenuto un comportamento non corretto o siano inadempienti ad obblighi economici nei confronti del CRAL, a seconda della gravità del caso, le sanzioni disciplinari. del rimprovero scritto, della sospensione – per non oltre sei mesi – dalla frequenza ai locali del CRAL e dalla partecipazione alle attività di esso, della espulsione. La graduazione delle sanzioni può essere determinata da un Regolamento disciplinare approvato dall’Assemblea;
e) autorizza il Presidente a mare in giudizio;
Il Consiglio d’amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
Il Consiglio d’amministrazione svolge, oltre quelle previste in altri articoli del presente statuto, le seguenti funzioni:
a) prepara entro il mese di febbraio di ciascun anno, il bilancio dell’esercizio precedente, lo trasmette, entro dieci giorni alla Direzione Aziendale, per conoscenza, e al collegio dei sindaci, per la formulazione entro i successivi quindici giorni, di eventuali osservazioni; lo porta. a conoscenza. dei soci, mediante deposito presso la sede sociale e avviso dell’avvenuto deposito, affisso negli albi del circolo per almeno dieci giorni consecutivi antecedenti il giorno dell’assemblea, lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
b ) approva, entro il trenta novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo e lo trasmette, entro dieci giorni, alla direzione aziendale per conoscenza;
Art.8
Presidente
il Presidente del Consiglio d’amministrazione:
a ) rappresenta. il CRAL nei confronti dei soci, dei soci aggregati e dei terzi, ed ha la fuma sociale; gli atti e i documenti che comportano impegni di spesa per il CRAL debbono essere fumati congiuntamente dal Presidente e da un membro del Consiglio designato dal CdA.
b) convoca, nelle ipotesi previste dall’art. 7, il Consiglio d’amministmzione, dando avviso scritto ai consiglieri almeno due giorni prima della riunione; presiede le riunioni del Consiglio d’amministrazione;
e ) cura l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e sovraintende a tutte le attività dì carattere esecutivo.
In caso d’assenza o d’ impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in caso di assenza o di’impedimento temporaneo anche di questi, il consigliere più anziano.
n Presidente nomina. un Segretario e un Tesoriere, quest’ultimo con funzioni di carattere amministrativo e contabile, Il Segretario e il Tesoriere, scelti all’interno del Consiglio di Amministrazione, coadiuvano il Presidente.
Art. 9
Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci si compone di tre membri. di cui due nominati dall’assemblea e uno nominato dalla direzione aziendale, nell’anno in cui sì svolgono le elezioni.
L’ingresso nelle funzioni e la durata in carica del collegio, nonché la sostituzione dei sindaci che perdano la qualità di soci o si dimettano dalla carica, sono regolati in modo analogo a quanto previsto dal precedente articolo per il consiglio d’amministrazione.
I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente, che presiede le riunioni e fuma sJ.i atti provenienti dal collegio.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria una volta ogni trimestre e in via straordinaria. ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o la maggioranza dei Sindaci. L’avviso di convocazione deve essere dato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.
ll Collegio dei Sindaci delibera. con il voto favorevole della maggioranza. dei sindaci.
il Collegio dei Sindaci deve controllare l’amministrazione dell’associazione, accertare la regolare tenuta. della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa, redigendo verbale di verifica da trasmettere immediatamente al Consiglio d’amministrazione.
Art.10
Comitati organizzatori
Per la migliore organizzazione e realizzazione di particolari attività o iniziative i soci possono costituire dei ” Comitati organizzatori “. che sottopongano al Consiglio d’ Amministrazione i programmi. da realizzare al fine di ottenere l’approvazione del singolo programma e del relativo impegno dì spesa, e degli eventuali contributi integrativi da richiedere ai soci ed Ai soci aggregati che intendessero partecipare ai singoli programmi.
Art.11
Modifiche dello statuto
Il Consiglio d’amministrazione può proporre all’Assemblea, previa espressa menzione della proposta nell’ordine del giorno e previa affissione del testo di essa negli albi del CRAL ( contemporanea. all’affissione dell’ordine del giorno) modifiche del presente statuto. ll Consiglio d’amministrazione deve, previe le medesime finalità sottoporre all’approvazione dell’Assemblea anche le richieste di modifica ad esso presentate con proposta sottoscritta da almeno un terzo dei soci.
Le proposte di modifica dello statuto avanzate dal Consiglio d’amministrazione o dai soci devono essere comunicate alla direzione aziendale, a cura del Consiglio d’amministrazione, almeno dieci giorni prima dell’affissione dell’ordine del giorno in. cui ne è fatta menzione.
Le formalità previste dai commi precedenti sono richieste a. pena. di nullità.
Le proposte di modifica dello statuto sono approva.te dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi.
Art 12
Scioglimento dell’associazione
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche alle proposte di scioglimento dell’associazione.
Art. 13
In caso di scioglimento dell’associazione i beni che restano dopo adempiute le obbligazioni sociali sono devoluti secondo la volontà dell’Assemblea.
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative alle associazioni non riconosciute e, subordinamento, quelle relative agli organi della società.